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Studio Cascavilla

Maggio 25, 2020

Novità per le imprese in tema di contratto a tempo determinato in epoca COVID-19

Il Decreto Legge chiamato "Rilancio" è un testo molto corposo che ha messo in atto diverse novità utili per le aziende in tema lavoro.

Cercherò di dare informazioni pratiche e utili per le aziende in questo momento analizzando alcuni passi di questo Decreto.

Voglio partire però, con questo articolo, analizzando la disciplina del contratto a tempo determinato che porta delle importanti novità.

Cercherò di essere il più pratico e semplice possibile in modo da permettere ad ogni imprenditore che voglia capire cosa si può fare o cosa non si può fare in tema di contratto a tempo determinato in questo particolare momento.

Partiamo dalla disciplina testuale per poi argomentarla pezzo per pezzo.

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 nel suo Art. 93 dice questo:

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Andiamo a vedere nello specifico, in maniera pratica cosa significa questo articolo e quali sono i benefici che un imprenditore può trarre da questa disciplina.

Abbiamo diversi punti da analizzare.

  1. Cosa significa che i contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali specifiche?
  2. Cosa si intende come "termine del 30 Agosto 2020"
  3. Cosa vuol dire contratti “in essere al 23 Febbraio 2020”
  4. Cosa intende la disciplina quando dice "per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Analizziamoli uno per uno.

PUNTO UNO: Rinnovo e proroga anche in assenza di causali specifiche

Come sappiamo il contratto a tempo determinato può essere rinnovato fino a 4 volte nell’arco di 24 mesi. Dopo i primi 12 mesi di impiego, tuttavia, il rinnovo può essere fatto con l'indicazione di una causale. Le causali sono specifiche e determinate quindi non sempre è possibile per una azienda procedere alla proroga per i successivi 12 mesi.

Ecco che qui il decreto ci da una importante novità e cioè che è possibile prorogare il contratto senza causale. 

Inoltre il decreto aggiunge che possiamo anche “rinnovare” il contratto a tempo determinato.

Anche qui la disciplina ordinaria dice che i termini per il rinnovo sono di 10 giorni per un contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi e 20 giorni per un contratto a tempo determinato superiore a sei mesi.

Anche qui è possibile rinnovare il contratto senza i limiti temporali che ho appena indicato.

Inoltre, si ritiene che anche i rinnovi o le proroghe che superino il numero di 4 (come dice la disciplina ordinaria) in questa fase possano essere derogate.

La cosa importante è che tutte queste deroghe si mantengano sempre nell'arco temporale dei 24 mesi previsti per legge.

PUNTO 2: Termine del 30 Agosto 2020

La disciplina dice che "è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 Agosto”.

Cosa significa?

Le teorie che si possono prendere in oggetto sono 2.

TEORIA 1: il termine del contratto oggetto di proroga o di rinnovo deve avere come data ultima il 30 Agosto. Questo vuol dire che se voglio prorogare un contratto a termine senza causale deve avere come termine ultimo il 30 Agosto.

Questa per quanto sia una teoria di natura più "cautelare" io personalmente tenderei ad escluderla.

TEORIA 2: Il rinnovo o la proroga possono essere effettuate entro il 30 Agosto 2020 anche se gli effetti di tale rinnovo o proroga perdurano dopo tale termine.

Io propendo di più per questa seconda teoria.

PUNTO 3: Cosa significa "alla data del 23 Febbraio 2020"

Altra cosa importante che si deve tenere in considerazione è quando nell’articolo viene detto “i contratti in essere alla data del 23 Febbraio 2020”.

Qui a dire il vero è difficile capire il motivo per cui il legislatore ha imposto questa barriera temporale.

Infatti significa che sono interessati dalla disciplina che abbiamo appena citato solo i contratti a tempo determinato che sono in essere alla data del 23 Febbraio 2020.

Questo significa che:

  • i contratti scaduti prima del 23 Febbraio 2020. Es. un contratto a termine che ha come data di scadenza il 22 Febbraio 2020.
  • I contratti stipulati dopo il 23 Febbraio 2020. Es. un contratto partito il 24 Febbraio 2020.

...sono ESCLUSI da questa disciplina. 

Quindi sono oggetto di questa disciplina tutti i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 Febbraio 2020.

Questa scelta è abbastanza incomprensibile perché dobbiamo considerare che la diffusione dell’emergenza sanitaria sul suolo nazionale si è manifestata pienamente molto dopo il 23 Febbraio.

Quindi vengono penalizzati tutti i contratti a tempo determinato che sono stati firmati tra le parti dopo il 23 Febbraio 2020 che, ripeto, soprattutto intorno alla prima decina di Marzo è stato il periodo in cui l'Italia è stata più colpita dal COVID-19.

PUNTO 4: Quali aziende possono applicare questa disciplina?

Infine la norma dice “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19“.

Questa frase può essere oggetto di due interpretazioni. La prima, che escluderei, è quella di una interpretazione che permette il rinnovo o la proroga solo se l'azienda deve riavviare l'attività dopo la chiusura.

Quindi vorrebbe dire che sono escluse quelle aziende che hanno normalmente svolto l'attività lavorativa.

La seconda teoria invece, che è quella che dobbiamo prendere in oggetto, è quella secondo cui tutte le aziende sono soggette agli effetti di questa norma.

Questa è sicuramente una interpretazione che è più in linea con le intenzioni del Decreto di dare un vero e proprio "Rilancio" dell'economia Italiana per uscire da questa emergenza sanitaria ancora in atto.

RIASSUNTO:

  1. I contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati senza causale
  2. Il termine di questi rinnovi o proroghe è il 30 Agosto 2020 anche se gli effetti si ripercuotono successivamente a tale data
  3. Sono ESCLUSI i contratti a tempo determinato scaduti prima del 23 Febbraio 2020 e stipulati dopo il 23 Febbraio 2020. Mentre sono oggetto di questa disciplina i contratti in essere alla data del 23 Febbraio 2020.
  4. Tutte le aziende sono soggette a questa disciplina.

Spero che queste informazioni ti siano state utili.

Se hai bisogno di chiarimenti o hai dei dubbi trovi tutti i nostri recapiti nella pagina contatti. 

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