Cercherò di dare informazioni pratiche e utili per le aziende in questo momento analizzando alcuni passi di questo Decreto.
Voglio partire però, con questo articolo, analizzando la disciplina del contratto a tempo determinato che porta delle importanti novità.
Cercherò di essere il più pratico e semplice possibile in modo da permettere ad ogni imprenditore che voglia capire cosa si può fare o cosa non si può fare in tema di contratto a tempo determinato in questo particolare momento.
Partiamo dalla disciplina testuale per poi argomentarla pezzo per pezzo.
Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 nel suo Art. 93 dice questo:
In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Andiamo a vedere nello specifico, in maniera pratica cosa significa questo articolo e quali sono i benefici che un imprenditore può trarre da questa disciplina.
Abbiamo diversi punti da analizzare.
- Cosa significa che i contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali specifiche?
- Cosa si intende come "termine del 30 Agosto 2020"
- Cosa vuol dire contratti “in essere al 23 Febbraio 2020”
- Cosa intende la disciplina quando dice "per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Analizziamoli uno per uno.
PUNTO UNO: Rinnovo e proroga anche in assenza di causali specifiche
Come sappiamo il contratto a tempo determinato può essere rinnovato fino a 4 volte nell’arco di 24 mesi. Dopo i primi 12 mesi di impiego, tuttavia, il rinnovo può essere fatto con l'indicazione di una causale. Le causali sono specifiche e determinate quindi non sempre è possibile per una azienda procedere alla proroga per i successivi 12 mesi.
Ecco che qui il decreto ci da una importante novità e cioè che è possibile prorogare il contratto senza causale.
Inoltre il decreto aggiunge che possiamo anche “rinnovare” il contratto a tempo determinato.
Anche qui la disciplina ordinaria dice che i termini per il rinnovo sono di 10 giorni per un contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi e 20 giorni per un contratto a tempo determinato superiore a sei mesi.
Anche qui è possibile rinnovare il contratto senza i limiti temporali che ho appena indicato.
Inoltre, si ritiene che anche i rinnovi o le proroghe che superino il numero di 4 (come dice la disciplina ordinaria) in questa fase possano essere derogate.
La cosa importante è che tutte queste deroghe si mantengano sempre nell'arco temporale dei 24 mesi previsti per legge.
PUNTO 2: Termine del 30 Agosto 2020
La disciplina dice che "è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 Agosto”.
Cosa significa?
Le teorie che si possono prendere in oggetto sono 2.
TEORIA 1: il termine del contratto oggetto di proroga o di rinnovo deve avere come data ultima il 30 Agosto. Questo vuol dire che se voglio prorogare un contratto a termine senza causale deve avere come termine ultimo il 30 Agosto.
Questa per quanto sia una teoria di natura più "cautelare" io personalmente tenderei ad escluderla.
TEORIA 2: Il rinnovo o la proroga possono essere effettuate entro il 30 Agosto 2020 anche se gli effetti di tale rinnovo o proroga perdurano dopo tale termine.
Io propendo di più per questa seconda teoria.
PUNTO 3: Cosa significa "alla data del 23 Febbraio 2020"
Altra cosa importante che si deve tenere in considerazione è quando nell’articolo viene detto “i contratti in essere alla data del 23 Febbraio 2020”.
Qui a dire il vero è difficile capire il motivo per cui il legislatore ha imposto questa barriera temporale.
Infatti significa che sono interessati dalla disciplina che abbiamo appena citato solo i contratti a tempo determinato che sono in essere alla data del 23 Febbraio 2020.
Questo significa che:
- i contratti scaduti prima del 23 Febbraio 2020. Es. un contratto a termine che ha come data di scadenza il 22 Febbraio 2020.
- I contratti stipulati dopo il 23 Febbraio 2020. Es. un contratto partito il 24 Febbraio 2020.
...sono ESCLUSI da questa disciplina.
Quindi sono oggetto di questa disciplina tutti i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 Febbraio 2020.
Questa scelta è abbastanza incomprensibile perché dobbiamo considerare che la diffusione dell’emergenza sanitaria sul suolo nazionale si è manifestata pienamente molto dopo il 23 Febbraio.
Quindi vengono penalizzati tutti i contratti a tempo determinato che sono stati firmati tra le parti dopo il 23 Febbraio 2020 che, ripeto, soprattutto intorno alla prima decina di Marzo è stato il periodo in cui l'Italia è stata più colpita dal COVID-19.
PUNTO 4: Quali aziende possono applicare questa disciplina?
Infine la norma dice “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19“.
Questa frase può essere oggetto di due interpretazioni. La prima, che escluderei, è quella di una interpretazione che permette il rinnovo o la proroga solo se l'azienda deve riavviare l'attività dopo la chiusura.
Quindi vorrebbe dire che sono escluse quelle aziende che hanno normalmente svolto l'attività lavorativa.
La seconda teoria invece, che è quella che dobbiamo prendere in oggetto, è quella secondo cui tutte le aziende sono soggette agli effetti di questa norma.
Questa è sicuramente una interpretazione che è più in linea con le intenzioni del Decreto di dare un vero e proprio "Rilancio" dell'economia Italiana per uscire da questa emergenza sanitaria ancora in atto.
RIASSUNTO:
- I contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati senza causale
- Il termine di questi rinnovi o proroghe è il 30 Agosto 2020 anche se gli effetti si ripercuotono successivamente a tale data
- Sono ESCLUSI i contratti a tempo determinato scaduti prima del 23 Febbraio 2020 e stipulati dopo il 23 Febbraio 2020. Mentre sono oggetto di questa disciplina i contratti in essere alla data del 23 Febbraio 2020.
- Tutte le aziende sono soggette a questa disciplina.
Spero che queste informazioni ti siano state utili.