1) IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
L’ormai famoso Decreto “Cura Italia” ha bloccato la possibilità di effettuare:
- licenziamenti collettivi
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
E, con gli ultimi aggiornamenti del “Decreto Rilancio” questo blocco è stato imposto e prorogato fino al 17 Agosto 2020
Quindi fino al 17 Agosto 2020 NON sarà possibile effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è un tipo di licenziamento che può essere intimato:
“per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”
Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento.
L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha sconvolto il regolare svolgimento dell’attività produttiva e quindi sussistevano i presupposti per poter licenziare per giustificato motivo oggettivo.
Tuttavia lo stato, per garantire il mantenimento della posizione lavorativa ha bloccato questo tipo di licenziamento per 5 mesi.
Ma se il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi sono stati bloccati ci sono altri tipi di licenziamenti che possono essere conclusi in questo periodo.
2) LICENZIAMENTI CHE POSSONO ESSERE CONCLUSI NONOSTANTE IL BLOCCO COVID-19
Ecco un breve e sintetico elenco dei licenziamenti che possono essere comunque conclusi nonostante il blocco di cui abbiamo appena parlato.
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
- Il licenziamento disciplinare (per giusta causa e giustificato motivo soggettivo). E’ degna di nota la possibilità di licenziare se il lavoratore si rifiuta di lavorare e di presenziare nel posto di lavoro nonostante l’azienda sia stata messa in sicurezza dal datore di lavoro.
- Licenziamento per raggiungimento età pensionabile.
- Licenziamento apprendisti.
- Licenziamento per superamento del periodo di comporto.
- Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica (ad esclusione dei lavoratori fragili).
- Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dei dirigenti. I dirigenti non rientrano nel blocco del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo quindi è possibile licenziarli. Mentre è vietato instaurare procedure di licenziamento collettivo dei medesimi.
Chiaramente procedere con questi tipi di licenziamenti richiede una mano esperta per valutare la legittimità del licenziamento e per mantenersi nella piena legalità senza rischiare nulla.
Per questo motivo rivolgiti sempre al tuo Consulente del Lavoro di riferimento per avere informazioni a riguardo.
3) IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E’ ANTICOSTITUZIONALE?
Inutile girarci intorno.
Questo blocco presenta dei problemi e dubbi di legittimità costituzionale.
Si potrebbe condividere un blocco dei licenziamenti qualora il costo dei lavoratori improduttivi è un costo che viene assorbito totalmente dagli strumenti previdenziali.
Se ciò non avviene si attribuiscono caratteristiche di natura previdenziale all’impresa che non possono, in nessun modo, competergli.
E questo è proprio quello che, di fatto, sta succedendo.
Infatti vi è uno sfasamento di copertura fra i mesi coperti dalla cassa integrazione e la sospensione dei licenziamenti.
I licenziamenti sono stati sospesi per 5 mesi mentre la cassa integrazione complessiva, aggiornata alle nuove direttive del “Decreto Rilancio” arriva fino a 18 settimane di cui 4 settimane possono essere godute nel periodo che va dal 1 Settembre al 31 Ottobre.
Di conseguenza stiamo parlando di 14 settimane di cassa integrazione (3 mesi abbondanti) a fronte di 5 mesi di blocco di licenziamenti.
Ma c’è un altro problema.
Una azienda dovrebbe avere, in qualsiasi momento, la libertà di porre in essere modifiche organizzative e strutturali che possono anche sfociare nella decisione dell’imprenditore di licenziare individualmente o collettivamente a causa di un esubero individuale o collettivo di personale.
L’impresa può certamente licenziare per una temporanea difficoltà di mercato, ma questo non è l’unico motivo per cui può licenziare per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo.
L’impresa può licenziare per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo anche se decide una strutturale modifica dell’organizzazione produttiva del lavoro che comporta un esubero del personale.
Il blocco dei licenziamenti impedisce proprio questa libertà perché l’imprenditore deve necessariamente attendere il 17 agosto per poter fare qualsiasi tipo di riorganizzazione che può comportare come necessaria conseguenza un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o un licenziamento collettivo.
Immaginate, tanto per fare un esempio, una impresa che decide di chiudere perché la situazione economica diventa insostenibile e, proprio in vista della chiusura, decide di fare un licenziamento collettivo.
Questa azienda non può chiudere.
O meglio, potrebbe chiudere ma non può licenziare i propri dipendenti fino al 17 Agosto 2020.
Questo è un chiaro impedimento all’articolo 41 della costituzione che vede l’imprenditore decidere come posizionare e dimensionare l’impresa sul mercato.
Art 41 della Costituzione:
L’iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.].
Spero che questo articolo ti sia piaciuto.
A presto!