Buone notizie per i datori di lavoro.
Un motivo di grande ansia dei datori di lavoro e degli imprenditori in questa fase di riapertura gira intorno ad una eventuale responsabilità penale del datore di lavoro, in caso di contagio del personale dipendente sul luogo di lavoro (gestito come infortunio sul lavoro dall’INAIL), se non venivano attuati i protocolli di sicurezza.
Questa questione è stata finalmente chiarita ed è stata “alleggerita” la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio sui luoghi di lavoro.
Dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa
Infatti i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo dell’inail sono diversi e soprattutto sono diversi i presupposti per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Infatti, queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Quindi, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale.
Infatti, in questo caso, vige il principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.
Questo significa che di base il datore di lavoro viene considerato innocente e spetta al pubblico ministero provare con prove concrete e documentate che questa presunzione non sussiste.
Questa linea di pensiero è valida anche in sede civile.
Infatti anche in questa sede il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro.
Infatti è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Questa è sicuramente una bella notizia per i datori di lavoro.
Considerato anche che, la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro che sono oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.
Quindi da questo punto di vista l’imprenditore che applica tutte le misure di sicurezza può stare tranquillo.
Qui però bisogna porre attenzione su un’altra questione.
Perché se da una parte la responsabilità civile e penale è stata alleggerita, i controlli intensificati porteranno sicuramente a controlli sull’adeguamento delle aziende sul D. Lgs 81/2008 (sicurezza sul lavoro).
Quindi è molto importante avere in regola DVR, Formazione, valutazione dei rischi specifici, medico competente, tutto quello che riguarda la sorveglianza sanitaria con le visite mediche.
Perché il rischio di ricevere sanzioni, se non siete pienamente adeguati alla Sicurezza Sul Lavoro, COVID-19 a parte, è concreto e vi consiglio di contattare il professionista di riferimento che vi potrà dare sicuramente delle delucidazioni a riguardo.
Vi allego anche la comunicazione integrale dell’INAIL, clicca qui per scaricarla.
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